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Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/05/21 in tutte le aree
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Come al solito la verità sta nel mezzo. Sono state scritte tante cose, alcune inesatte altre giuste o parzialmente giuste, ragion per cui è forse opportuno riordinare il discorso, quantomeno per fare un po' di chiarezza ma senza nessuna pretesa di esaustività. Come è stato scritto e riscritto sia in questa discussione che altrove, credo che si possano dare per punti fermi i seguenti: (i) il Codice dei Beni Culturali consente il commercio di “di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico” e, quindi, anche di monete antiche: se così non fosse l’art. 64 del Codice non avrebbe ragione di esistere (come tutta una serie di altre disposizioni che non sto qui a citare per brevità); (ii) con riferimento ai beni di interesse numismatico, il Codice (e, più in generale, la legge) non indica categorie di monete non commerciabili in assoluto, ragion per cui, astrattamente, ogni tondello può essere oggetto di compravendita; (iii) il Codice impone il rilascio dell’attestato di autenticità e lecita provenienza solo a chi eserciti professionalmente l’attività di commercio dei beni di cui all’art. 64 (tra i quali, come detto, rientrano senza dubbio anche le monete); (iv) il medesimo obbligo non è previsto per legge con riferimento alle compravendite tra privati, circostanza che, tuttavia, non esclude che sia comunque opportuno anche in questo caso farsi rilasciare dal venditore tutta la documentazione che attesti la lecita provenienza della moneta, ovvero una autodichiarazione che abbia contenuto equipollente a quella prescritta dall’art. 64: è la prudenza a imporre di agire in questo modo, non la legge; (v) gli articoli del codice penale in materia di ricettazione e incauto acquisto non riguardano specificamente i beni culturali: si tratta di fattispecie astrattamente configurabili nell’acquisto di qualsiasi bene, ragion per cui si sbaglia quando si pretende di ricondurre a queste disposizioni l’obbligatorietà dell’attestato di lecita provenienza anche nelle compravendite tra privati; (vi) occorre tenere distinti i profili penali da quelli civilistici che possono originare dalla compravendita di monete antiche: a) sul piano penale: il possesso di tutta la documentazione idonea a dimostrare che l’acquisto è stato effettuato in buona fede, nella legittima convinzione (che qualsiasi soggetto di media avvedutezza avrebbe potuto maturare) che la moneta acquistata fosse di lecita provenienza, dovrebbe – almeno in linea di principio – escludere conseguenze penali per l’acquirente (il che non vuol dire necessariamente evitare un processo). In ambito penale l’onere della prova della commissione del reato è sempre a carico dell’accusa, ragion per cui sarà quest’ultima a dover dimostrare l’illecita provenienza delle monete del collezionista sottoposto a indagine; b) sul piano civile: la giurisprudenza – in maniera più o meno condivisibile – si è ormai da tempo assestata sul principio in virtù del quale i beni archeologici (nel nostro caso le monete) per i quali il privato possessore non riesca a dimostrare la legittimità del proprio titolo a ritroso sino al 1909 (ovvero di aver acquistato dallo Stato o di aver ricevuto le monete quale premio per il loro ritrovamento) vige la presunzione di proprietà in capo allo Stato. In questo caso sarà il privato collezionista a dover offrire la prova della legittimità del proprio possesso dovendo, in caso contrario, procedere alla consegna delle monete in favore dello Stato. E’ possibile, quindi, andare esenti da responsabilità sul piano penale ma ciononostante subire la confisca (sempre in ambito penale) ovvero una sentenza di condanna, in sede di civile, che obblighi il privato a consegnare le monete allo Stato. Mi riallaccio, a questo punto, alla seguente affermazione di @numa numa: “Se si sapesse che cosa è una moneta antica decontestualizzata e le sue caratteristiche di ripetitività, tranne alcune ovvie e lodevoli eccezioni, tutto il resto non darebbe materia di discussione, perdita di tempo, interpretazioni errate e soprattutto lascerebbe spazio ai funzionari per esercitare la molto più importante valorizzazione del nostro patrimonio culturale spesso negletto piuttosto che quella - di una tutela travisata, inefficace ed inefficiente senza benefici dj rilievo per la Comunità”. Se mettessi da parte il giurista e facessi parlare solo il collezionista, abbraccerei e condividerei in toto l’affermazione. Tuttavia una voce interiore, quella del giurista, mi porta a domandarmi: che forma di tutela, allora, avrebbe lo Stato per rendere effettiva la portata dei precetti di cui all’art. 91 e 176 del Codice? Mi spiego: si comprenderà bene che, così argomentando, sarebbe sufficiente decontestualizzare (mediante rimozione) la moneta dal luogo del suo rinvenimento per poter sottrarre la stessa alla disciplina del Codice dei Beni Culturali. E’ allora si comprenderà pure perché la giurisprudenza prediliga la soluzione più stringente e più penalizzante per il collezionista, soluzione che si traduce nel principio secondo cui essendo le monete antiche comunque beni archeologici (e tanto a prescindere dal disposto dell’art. 10, comma quarto, lettera b) per le stesse vige una presunzione normativa (cioè stabilita dalla legge) di appartenenza statale. Questo, in estrema sintesi, lo stato delle cose. Se concludendo (e ringraziando il cielo, penserà a ragione qualcuno) devo esporre il mio punto di vista, devo dire che la giurisprudenza, così agendo, finisce per avallare un principio che, a mio avviso, il Codice (e la legislazione in generale) non enuncia: ossia una sorta di “doppia presunzione” a vantaggio dello Stato: (i) la prima, quella secondo cui ogni moneta antica sia per ciò solo bene archeologico e, quindi, bene culturale (onestamente non leggo in nessuna disposizione di legge un concetto simile); (ii) la seconda, questa si, avvalorata dalla legge, quella in forza della quale le monete in questione siano di proprietà statale salvo che si offra la prova del legittimo possesso a ritroso sino al 1909. Ritengo che, posto che la presunzione di proprietà statale opera solo per quelle monete rinvenute nel sottosuolo o nel fondale marino che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 10, la presunzione di appartenenza allo Stato possa operare solo a condizione che quest’ultimo dimostri il presupposto logico-giuridico della presunzione stessa , ossia che si tratti di monete qualificabili come bene archeologico e, quindi, come bene culturale (circostanza, quest’ultima, che, invece, come si è detto, la giurisprudenza sembra ormai ricondurre a una sorta di automatismo). Su questa mia interpretazione mi piacerebbe leggere qui sul forum il punto di vista di qualche collega (per citarne uno, ad esempio, @Polemarco: sono certo che ne nascerebbe una bella discussione a vantaggio di tutti, me per primo). Tirando le somme, il collezionista che è in me ne esce indubbiamente sconfortato ma il giurista – che pure è in me – gli spiega che deve farsene una ragione addolcendo la pillola (o ridimensionando la supposta, se si preferisce). Saluti.8 punti
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@Sirlad e @TIBERIVS. Cominciamo con gli art. 648 e 712 del Codice Penale. Il reato di ricettazione si commette quando si acquista ''cose provenienti da qualsiasi delitto''. - La cosa riguarda ovviamente qualsiasi oggetto e può riguardare chiunque. - Non si parla di documenti accompagnatori. - La presunzione è che chi mi vende una moneta non sia un ladro o uno scavatore (o lo siamo tutti?) Quindi posso comprare l'aureo di Tiberio come qualsiasi altro oggetto che tratti da commerciante. Quando commetto sicuramente un reato? Lo spiega l'art. 712. - dipende dalla condizione di chi lo offre - dipende dall'entità del prezzo Quindi se l'aureo mi viene offerto da unapersona chiaramente dipendente da stupefacenti o a 200 euro devo rinunciare all'acquisto. Quindi se un collezionista, che è da me conosciuto, mi offre un aureo di Tiberio ( a proposito, è una moneta comune) non vedo @TIBERIVS perchè non possa ''candidamente'' comprarlo a un prezzo equo, ovviamente richiedendo una nota di acquisto da privato. Tanto per essere più chiari se si acquista un aureo con tutti i documenti, ma risultasse rubato sia l'aureo che i documenti, in ogni caso si corre il rischio di incorrere in un reato. Infatti la problemattica che stiamo affrontando riguarda altre questioni. Arka Diligite iustitiam4 punti
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Ecco l'abbinata... VERONA. Gian Galeazzo Visconti (1395-1402) – Pegione o Grosso da 1 soldo e mezzo. Croce fiorita in doppia cornice quadrilobata. R/ Il Santo nimbato e mitrato, seduto in cattedra, terminata ai lati con due teste di leone, benedice con la d. (Cni 1/4, Perini 35, Biaggi 2892) g. 2,22. Rarissimo arg. BB Ex Crippa Ex Ranieri3 punti
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Come darle torto? E’ proprio questa una delle incongruenze più importanti, secondo me, tra la realtà e l’impostazione giurisprudenziale. Si rischia di trasformare il commercio di monete antiche in un fatto quasi sempre illecito, nonostante dalla legge sia pienamente consentito. Un paradosso che dovrebbe far riflettere gli interpreti. Tengo a sottolineare, in ogni caso, che la prova che una moneta non sia frutto di scavo, di provenienza illecita e che comunque la sua circolazione risalga a prima del 1909, non deve essere necessariamente documentale ma può essere offerta anche con altri mezzi. E ribadisco che, sul piano penale, il commerciante dovrebbe poter dormire sonni tranquilli se prima di acquisire i pezzi da proporre alla vendita domandi e ottenga dal conferente la documentazione attestante il legittimo acquisto da parte di quest’ultimo, senza la necessità di andare a ritroso sino all’origine. Sul piano penale nessun articolo di legge impone all’acquirente (commerciante o privato che sia) di indagare il titolo del venditore o del conferente a ritroso sino al 1909. Il problema sarà più che altro a livello civile. Saluti.3 punti
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Cosa sarebbe successo non si puo’ sapere dato che ogni controllo sembra essere un terno al lotto. Se avessi la pazienza poi di rivederti la giurisprudenza citata su queste pagine da Bizerba, Polemarco, Allek e altri giuristi vedresti che non vi e’ un modo univoco di procedere ma che spesso vi sono interpretazioni dissonanti amche per casi che presentano identità di tratti. Quindi attenzione a fare affermazioni apodittiche del tipo ‘ con la doc di provenienza si puo’ stare sicuri al 100%’ perche non e’ sempre vero e l’interpretazione delle disposizioni - come abbiamo visto - puo’ variare nel tempo. Comprendo la tua frustrazione ma non condivido la tua idea che nulla e’ stato fatto - anzi molti sono stati gli sforzi i tentativi anche a livello alto di far evolvere le cose e armonizzare le regole in modo che fossero piu in linea con le pratiche in uso in europa. cone hi scritto altre volta a mio avviso e’ una questione di cultura e preparazione - anche tecnica - che i ns funzionari - occorre essere onesti - oggi NON hanno. Se si sapesse che cosa e’ una moneta antica decontestualizzata e le sue caratteristiche di ripetitività, tranne alcune ovvie e lodevoli eccezioni, tutto il resto non darebbe materia di discussione, perdita di tempo, interpretazioni errate e soprattutto lascerebbe spazio ai funzionari per esercitare la molto piu’ importante valorizzazione del nostro patrimonio culturale spesso negletto piuttosto che quella - di una tutela travisata, inefficace ed inefficiente senza benefici dj rilievo per la Comunità3 punti
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Visto che si parlava altrove di "patina deserto", cito una nota di Lars Ramskold che riporta come questa moneta dia passata dal 1500 $ a 5900 $ grazie a una patina deserto applicata con i metodi a colla...che citavo che bella patina deserto.... chissà da dove viene la moneta??? Scrive Lars: Imagine that a poorly preserved coin is sold for USD 1,500. The buyer then applies a thick artificial patina to hide the corroded surface and made to mimic sandy patina (aka Syrian patina). Imagine that the artificial patina is made of sandy patina scraped off from genuine coins and then made into a glue which is painted on the corroded coin. Imagine that the price is now raised from USD 1,500 to USD 5,900. Do collectors still want the coin with the fake patina if they know what the coin really looks like? The coin posted here is now for sale. The upper photos are from the Heritage auction 21-22 Jan this year. The lower photos show the same coin as it is being offered now by a well-known seller. The seller does state “earthen patina applied”, which is true. The quality is given as “Choice VF” which is in any case very subjective. DA NOTARE che nella medesima discussione, un utente dice "I don't think the "enhanced" patina is terrible or criminal" ... e io qua dico !!!!!!!!!!!!!!!!! un altro: "I agree with previous posters here that nothing criminal or fraudulent occurred in this situation. The dealer did disclose that a desert patina was applied in modern times" senza calcolare che alla seconda vendita questa nota già si perderà....2 punti
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Sono appena uscito da una settimana di accessi febbrili che hanno rallentato la mia già scarsa capacità intellettiva. Faremi riprendere. Poche cose. Ci sono monete incommerciabili e sono quelle che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato. Il riferimento è il codice civile. La assenza della dichiarazione di lecita provenienza non incide sulla commerciabilità della moneta. In sede di richiesta di restituzione di monete confiscate, è il richiedente che deve dimostrare di essere proprietario. P.S. Non sono un avvocato. Sposato con e padre di avvocat"a": sì. Nessuno è perfetto. ???2 punti
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Eh no abbia pazienza Sirlad ma qui travisiamo leggermente. E’ direi peoprio il contrario in quanto nessun articoli del codice oarla di certificato come si sosteneva sopra. Inoltre contraddice quanto sosteneva Tiberius riguardo commercio monete antiche please…2 punti
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Essendo l'asta in corso, bisogna sempre essere prudenti nelle affermazioni, comprenderà. Per quanto mi riguarda, se un caro amico mi chiedesse se provarci o meno, gli direi che al suo posto, per questa volta, mi asterrei. Ma la mia è una affermazione assolutamente opinabile e magari sbagliata.2 punti
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Anche io e mi sa che non deve essere tanto diversa dalla tua….2 punti
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Spagna 1995 5 pesetas Colombia 1995 100 pesos2 punti
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Mi perdoni @TIBERIVS , intervengo solo perché menzionato: tentare - nei limiti del possibile - di offrire il proprio apporto nella lettura della legge a chi ne faccia richiesta qui sul forum significa polemizzare? Non è forse il forum uno strumento di divulgazione/confronto in cui poter liberamente esprimere il proprio pensiero, anche per fini meramente critici (sempre nel rispetto della dialettica) e pure senza nessuna concreta possibilità di incidere sul cambiamento dello stato dell’arte? Non crede che il suo intervento sia un perfetto esempio dell’atteggiamento che lo stesso vuole stigmatizzare? Dice che è inutile polemizzare per poi affermare “è la "testa" del singolo che interpreta, qui si apre un mare magnum, in quanto in Italia questo è uno dei tanti problemi che la stanno affliggendo, costringendola a lentezze burocratiche e lungaggini che la rendono poco concorrenziale rispetto altri stati”: in cosa questa frase differisce da un intervento polemico fine a se stesso? In altri termini, quale apporto concreto offre alla discussione il suo intervento (rispetto a quelli criticati) se non quello di far passare il messaggio che “se certe cose non si possono cambiare allora meglio non parlarne”? E’ vero, ho fatto troppe domande ed è libero di non rispondere. Una mia idea me la sono fatta comunque. Saluti2 punti
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Condivido un testone 1612 di Paolo V. Presenta delle curiosità, probabilmente dovute anche a scivolamento del conio. Rovescio: ribattiture varie. Dritto: “ PAULVS “ con la “A” ribattuta tre volte in verticale e con la “V” che diventa una chiara “A” rovesciata. La data è ribattuta su due livelli, in quello inferiore si evidenziano più numeri di seguito: 1 6 7 (su un “1”?) 2 (piccolino) 1 2. Prima del 2 piccolino un simbolino non identificabile. Come mai nella data si nota la presenza di un “7,” che con la data 1612 non ha niente a che fare?. Qualche altro collezionista è in possesso di un conio con le stesse caratteristiche? Ringrazio1 punto
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Il Comitato di selezione del design delle monete in euro croate ha emesso una graduatoria dei possibili motivi: 1. Scacchiera 2. Carta geografica della Croazia 3. Kuna 4. alfabeto glagolitico 5. Dubrovnik 6. Tesla 7.-9. Cane dalmata 7.-9. Homo Volans di Vrančić 7.-9. Re Tomislav 10.-13. Cattedrale di Sebenico 10-13. Vučedol dove 10.-13. Cattedrale di Zagabria 10-13. Meštrović: Storia dei croati 14.-20. Nikola Šubić Zrinski 14.-20. Torre dell'acqua di Vukovar 14.-20. Falkusa 14.-20. Sinjska alka 14.-20. Palazzo di Diocleziano 14-20. Lepoglava o pizzo di Pag Pa 14.-20. Farfalla dalmata (Proterbia afra dalmata) 21.-41. Franjo Tuđman 21.-41. Chiesa di S. Marko a Zagabria 21.-41. Andrija Mohorovičić (padre della moderna sismologia) 21.-41. Marko Marulic 21.-41. Stemma della Repubblica di Croazia 21.-41. Usignolo 21.-41. Placca di Baška 21.-41. Ivana Brlić-Mažuranić 21.-41. "Konjić" dal sito di Biskupija vicino a Knin 21.-41. Josip Juraj Strossmayer 21.-41. Il battistero di Viseslav 21.-41. Karakà 21.-41. Orecchino di Slavonia “Đurđica” 21.-41. Orecchino Konavle 21.-41. Banovac 21.-41. Versi: “Oh bella, o cara, o dolce libertà” 21.-41. Cravatta 21.-41. Velebit degenija La graduatoria è stata inviata alla Commissione monetaria che ha deciso che i primi cinque motivi saranno valutati dai cittadini in un sondaggio online aperto dal 1° al 15 luglio su EURO HR. I cittadini avranno la possibilità di valutare ogni motivo su una scala da uno a cinque (da "non mi piace per niente" a "mi piace di più"), e potranno suggerire un motivo aggiuntivo secondo la propria opinione su quale rappresenterebbe meglio la Croazia. https://www.euro.hr/ (chi vuole votare assegni le stelle a ogni motivo e poi prema il tasto OCIJENITE) Tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei cittadini la Commissione monetaria selezionerà almeno tre motivi alla fine di luglio e deciderà come saranno disposti sui singoli tagli delle monete. Sulla base dei motivi selezionati la Commissione monetaria pubblicherà ad agosto un invito pubblico per la progettazione grafica.1 punto
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Ciao, quel LIX (59) è riferito all'anno di regno della Regina Vittoria (in carica dal giugno del 1837, giusto quasi a metà anno), ne consegue che per questa tipologia ogni data coniata dal 1893 (LVI - LVII) al 1900 (LXIII - LXIV) avremo sul bordo due diversi anni di regno espressi in numeri romani. Per il 1895 esiste anche il LVIII (58), la mia del tipo LIX sarà stata coniata nella seconda metà di quell'anno.1 punto
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Certo, Sandokan, e nemmeno tanto lontano in quanto l'altra "consumazione" era al numero civico 17. Buona serata. apollonia1 punto
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@pedro_88 Quello che hai in mano non e' un semplice bronzetto tardo-imperiale. Si tratta, infatti, di un pezzo della serie FEL TEMP REPARATIO (abbreviata in FTR) una delle più note della monetazione romana imperiale, nella tipologia "fallen horseman" o "cavaliere disarcionato". E' una serie molto vasta e davvero interessante: La serie FEL TEMP REPARATIO - Monete Romane Imperiali - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo. Probabilmente queste cose le sai già, ma ho pensato di scriverle anche a beneficio di altri lettori. Ti auguro una buona serata. Stilicho1 punto
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Ciao Stilchio, io non credo che sia semplicemente lavorata (tooled)..... F1 punto
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Un poco di spagnolo lo parlo e lo capisco, avendolo studiato se può essere d'aiuto significa 'migliorata ',quindi è stata ritoccata. Antonio1 punto
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Ma, in spagnolo, "Soler" non è quello che rifila le "sòle"? ? Perché, in questo caso, è tutto chiaro! ? Ave! TWF1 punto
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Grazie ad @allek e complimenti per la chiarissima, ineccepibile ed esaustiva esposizione, soprattutto. Non faccio l’avvocato ma posseggo laurea ed abilitazione professionale, e con tutto ció il punto segnalato davvero non riesco a capirlo; con specifico riferimento alle monete antiche, qual’è il fondamento giuridico di una presunzione che manca del fatto noto. Mi spiego meglio: se possiedo una moneta sporca di terra o di cui non so spiegare l’origine è accettabile dedurne che abbia provenienza archeologica e dunque si giustifica (al di là degli aspetti penali) la presunzione di appartenenza al patrimonio dello stato. Ma se la moneta proviene da regolare asta magari estera, oppure è stata fino al giorno prima in vetrina da un negoziante, da quale fatto noto faccio derivare la conseguenza? In mancanza di una LEGGE che ascriva al patrimonio dello Stato tutte le monete antiche in circolazione (in Italia e all’estero) salvo prova di regolare acquisto prima del 1909, su cosa si basa la presunzione??!!1 punto
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E chi le nega come giurista Allek discutiamo su una differenza fondamentale: una cosa e’ l'obbligo imposto per legge altra cosa la convenienza1 punto
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Non c’è dubbio (se limitiamo il discorso tra privati ed escludiamo i professionisti che, come detto, sono tenuti a rilasciare l’attestato). Ma non si possono negare le conseguenze che indirettamente potrebbero derivarne in caso di contenzioso con lo Stato. Saluti1 punto
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@Sirlad con questa affermzione sono pienamente d'accordo. Ma non è un obbligo di legge. Arka Diligite iustitiam1 punto
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Grazie per aver raccolto l’invito. Tuttavia ritengo che siano commerciabili anche le monete appartenenti al patrimonio dello Stato: solo dallo Stato stesso (anche per questo avevo risposto alla domanda di @Arka scrivendo che tutte le monete, almeno astrattamente, possono essere compravendute). Mi era parso di capire che lei fosse un avvocato... sono contento per lei che non sia così... un po’ più dispiaciuto per i suoi figli ? Saluti1 punto
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Nella stessa asta ci sono anche un paio di medaglioni, diversi ma... Per certi versi simili a questo. "Omnia munda mundis", oppure "omnia immunda immundis", diceva, credo, il buon Paolo di Tarso. Chissà quale delle due espressioni può essere maggiormente confacente?1 punto
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Deve essere piu’ preciso Sirlad Certificato di lecita provenienza e’ un documento che non e’ specificato nelle leggi cui fs riferimento. E’ stato introdotti successivamente ma va individuato il regolamento o le disposizioni che lo richiedono . Risalendo a tali disposizioni si puo’ verificare cio’ che effettivamente viene richiesto e per quali circostanze. la materia, come detto , e’ purtroppo complessa1 punto
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Al caffè Dog in Town di Bangkok, gli avventori si fanno spiegare per l'ennesima volta da uno dei camerieri che cosa è successo agli umani da un anno a questa parte, in particolare come mai si sono messi tutti la museruola petronius1 punto
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@Arka se compri un aureo di Tiberio da un privato, devi essere in possesso di tutti i documenti che attestino la lecita provenienza della moneta, che ovviamente ti deve fornire il venditore. Tutto il resto è aria fritta ( presunzioni, prezzo di acquisto, ecc...ecc), questo è lo stato dell’arte (ciò che dice la legge) ad oggi, che ci piaccia oppure no.1 punto
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Salve @marziomarzot, la moneta è un dobler (2 dineros) di rame o bassa mistura del Regno di Maiorca. È senza data, ma attribuibile a Filippo V di Spagna (1700 - 1746). D/ Testa coronata a sinistra + PHILIP(PVS) V • R • ARA(GO) R/ Croce lunga patente. Giglio in basso a sinistra, "II" in basso a destra. + MAIORIC • - ARVM • CA Riferimenti: KM #34, Calicó #1973 Eccola su Numista e sul sito della NGC: https://en.numista.com/catalogue/pieces109204.html https://www.ngccoin.com/price-guide/world/spain-majorca-dobler-km-34-1700-1746-cuid-1114510-duid-1553560 Qui alcune inserzioni online: https://en.todocoleccion.net/coins-spain/moneda-dobler-felipe-v-ceca-mallorca-1700-1705~x266913514 https://en.todocoleccion.net/coins-spain/moneda-dobler-felipe-v-ceca-mallorca~x266918219 https://en.todocoleccion.net/coins-spain/v-dobler-felipe-v-ceca-mallorca~x136271024 Questa moneta mi ha fatto un po' soffrire. Avevo provato a identificarla qualche mese fa in una discussione simile che allego sotto, ma non ce l'avevo fatta. Stavolta l'ho beccata però! ? Spero di essere stato d'aiuto saluti Magus1 punto
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Trovo l'affermazione di @Arka grave, ammettendo candidamente come Operatore del settore numismatico, acquisterebbe una rara moneta classica, anche senza le giuste certificazioni che ne attestino la lecita provenienza, ponendosi il solo problema per un'eventuale e futura esportazione. Come giustamente rilevato da @Sirlad, tale comportamento infrange la Legge (che ci piaccia o meno). Poi ci si straccia le vesti quando la Sovraintendenza interviene, ma ben venga se il comportamento di taluni è questo!!! Saluti TIBERIVS1 punto
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Ciao Pedro, Per lo stile, il modulo piccolo e la M nel campo sinistro al rovescio, è probilmente un bronzo delle ultime emissioni di Siscia per il tipo « al cavaliere disarcionato », Constanzo II al dritto. Come questo: https://www.nummus-bible-database.com/monnaie-33346.htm1 punto
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Concordo con Poemenius, non c’è niente che consenta di pensare che la moneta sia per Iohannes. Per questi bronzi poco leggibili regna la più grande confusione, e alcuni venditori ne approfittano. Cercando su acsearch con « Johannes victoria avgg ae », un solo bronzo su 16 mi sembra essere veramente di Johannes, gli altri sono probabilmente per Onorio, Valentiniano III o Teodosio II. https://www.acsearch.info/search.html?term=Iohannes+victoria+avgg+ae&category=1-2&lot=&thesaurus=1&images=1&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1¤cy=usd&order=1 E per questo bronzo di Iohannes, l’identificazione è sbagliata (rovescio SALVS, meno raro)... https://www.acsearch.info/search.html?id=66327031 punto
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@Arka tu non puoi comprare monete da privati senza un certificato (attestazione) di lecita provenienza, perché ti ho già detto che altrimenti rischi l’incauto acquisto o, peggio, la ricettazione. E non mi rispondere che questa è una fattispecie penale ed è un’altra cosa... Se tu comprassi da un privato un Aureo di Tiberio senza idonea attestazione di lecita provenienza, rischieresti il sequestro della moneta ed anche una incriminazione come ti ho ampiamente spiegato.1 punto
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Buona domenica a tutti. Ferdinando IV, Piastra 1816. Ho sempre pensato che il Re fosse invidioso dei riccioli di Gioacchino Murat perché ritornato sul trono di Napoli volle essere effigiato con una capigliatura alla pari ?1 punto
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Anche al Sabato la posta consegna ! Vittorio Amedeo III - 7,6 soldi 1782 - Mir 993b1 punto
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Temo che il problema non sia neanche di regolamenti ma discenda da una impostazione superficiale del tema "collezionismo numismatico", impostazione sempre più tesa a circoscrivere - fino forse a escludere - la possibilità che le monete antiche possano essere in mano privata (eppure, come giustamente osserva @numa numa, i privati hanno da sempre giocato un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio culturale a volte sopperendo all'inerzia dello Stato). Il Codice dei Beni Culturali, a mio avviso, contiene tutti gli elementi per avallare una interpretazione del fenomeno nettamente meno statalista di quella che, ormai, sembra aver fatto presa sulla giurisprudenza che, mi dispiace dirlo, in questa materia si dimostra pigra nel ribadire supinamente e acriticamente alcuni principi già sanciti in decisioni che risalgono ormai al 2006 o prima ancora (fino a farli assurgere al rango di dogma). Non entro nel merito del caso specifico che ha originato la sentenza che ho indicato: non conosco le vicende processuali e, quindi, taccio. Sono i principi enunciati, tuttavia, ad allarmarmi (come collezionista e come giurista). Mi preoccupa leggere che esistono due categorie di beni di interesse numismatico (una più circoscritta e l'altra talmente ampia da farvi rientrare qualsiasi tondello antico, o quasi). Mi preoccupa leggere che: "8.2. Ancora in termini generali, poi, deve essere ricordato che sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge [...] Sono fatte salve, tuttavia, particolari e tassative ipotesi nelle quali il privato può provare la legittima proprietà di reperti archeologici, dovendo al riguardo dimostrare che questi: 1) gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 [...]". E' vero che, come scrive @Polemarco , dal punto di vista penale per andare esenti da responsabilità sarà sufficiente dimostrare un acquisto "alla luce del sole". Ma sul piano civile? Come vincere la presunzione "normativa" di proprietà statale se si arriva ad ammettere solo tre condizioni (definite dalla Corte "tassative") di legittima proprietà da parte del privato? Così si rischia di porre fine al collezionismo di monete antiche e, peggio, di mettere in ginocchio i professionisti del settore. Saluti.1 punto
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Non riesco proprio a tenermi lontano da questi massimali in argento : Scudo Nuovo 1769 Carlo Emanuele III D/ CAR EM D G REX SAR CYP ET IER Semibusto del re con sotto la data R/ DVX SABAVD ET MONTISFER PRINC PEDEM & Scudo rotondo coronato con nuova inquartatura , con attorno il collare T/ Ornato a fogliette Argento 44 mm. , gr. 35,22/34,60 , Zecca Torino Mir Savoia 946i rarita' : R81 punto
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A me onestamente sembra di vedere una T a sinistra e non una M ma, come dicevo, la foto ha una bassa risoluzione e andrebbe esaminata da vicino, cosa non semplice in quanto trattasi di un esemplare facente parte di una non meglio specificata collezione privata esaminata dalla Johnston nel 1989, anno di edizione del suo contributo sul bronzo metapontino. Osservando i due pezzi, piuttosto, si potrebbe azzardare, col beneficio del dubbio, la mano dello stesso incisore se non un'identità di conii. Per quanto concerne le possibili letture dell'iscrizione in ME/TEI o ME/TPI sinceramente resto scettico in quanto non sembrano trovare riscontro nella serie Johnston 8, bensì nelle successive serie 9-10. Anche su queste ultime, tuttavia, lo stato di conservazione degli esemplari non agevola certo la corretta decifrazione delle legende. Infine una considerazione su METE, le cui chiavi di lettura sono certamente molteplici. Potrebbe trattarsi di due etnici distinti, l'uno di Metaponto e l'altro di una ipotetica TE, oppure del solo etnico di Metaponto. In quest'ultimo caso bisognerebbe tuttavia indagare le motivazioni di una forma così inusuale (METE) che si discosta da quelle tradizionali su cui appare imperniata la produzione enea della polis (META, MET, ME). E ciò tenuto conto che l'etnico è normalmente in nominativo o in genitivo.1 punto
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Se fosse M. Atilius Saranus, Æ as, 148 BC, Head of Janus, I above. / Prow right, M ATILI above, before, ROMA below. C214/2a; Syd. 399; BMC 692? Se non sbaglio l'asse della Gens Matiena ha solo MA (in monogramma) sopra la prua.1 punto
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