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Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/24/11 in tutte le aree

  1. Non sono un esperto di storia delle aste, ma certamente il FDC si usava già a fine ottocento insieme con i gradi C1, C2 ecc. al posto di SPL, BB, ecc. che credo entrino in uso verso gli anni '30 del secolo XX. Non so poi se sia corretto scrivere che le conservazioni sono nate in ambito commerciale, ma non avrei dubbi sul fatto che è in questo ambito che hanno trovato la più larga diffusione. Chiedo gentilmente a chi è esperto di precisare, confermare o smentire. Grazie luke dell'apprezzamento! Io non preferisco necessariamente monete circolate, ma ti assicuro che mi salvo anche io, visto che non do alla conservazione dichiarata molta importanza. Perché devo dedicare energie alla diciture FDC o simili, quando poi se ti arriva uno SPL, non puoi azzardare un'osservazione, visto che le conservazioni sono soggettive! :D Personalmente, quando sfoglio un catalogo d'asta, le considero per quello che sono ovvero delle indicazioni blandissime. Vedo FDC? Leggo "ottimo stato". SPL? Leggo "buono stato" e così via. Per il resto chiedo foto e spiegazioni che se mi vengono fornite bene, altrimenti tanti saluti.
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  2. Un esempio di raffigurazione iconografica di Cristo nello stile del periodo dell'imperatore Giustiniano può essere questo particolare del dittico Barberini in avorio e che è conservato al Louvre. La datazione di questo dittico è ancora un pò dibattuta, ma la maggior parte degli studiosi è propensa a considerarlo di epoca Giustinianea. Enrico :)
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  3. Ma anche no! :lol: Io uso questa scala e non la cambio: Moneta di prima classe: moneta che ama gli eurostar italia. Moneta di seconda classe: moneta ammaccatta, ma voglio vendertela a un bel prezzo (per me) e quindi ti dico che il difetto non conta. Moneta di terza classe: moneta super ammaccata, ma voglio vendertela a un bel prezzo (per me) e quindi ti dico che il difetto non conta. Moneta FDC: moneta perfetta, ma forse ha qualcosa (boh?) che non mi deve impedire di darti un incu..ta sul prezzo. Moneta FDC ECZ: moneta perfetta, per cui è mio preciso dovere darti un'incu..ta sul prezzo. Moneta FDC quasi ECZ: moneta che sia come sia, devo darti un'incu..ta sul prezzo, ma non mi basta. Voglio che tu ne sia anche felice. Esiste solo una regola per me: diffidare di ogni comunicazione tipicamente commerciale, quali sono i gradi di conservazione o comunque mai prenderla sul serio. Come sappiamo, "verba volant, scripta manent" per le conservazioni non vale, perché sono soggettive. E allora non contano nulla. Conta il prezzo. Punto.
    1 punto
  4. Questo tipo di medaglietta in genere veniva donata ai bambini (protezione dell'angioletto,che per noi è l'angelo custode),dovrebbe essere della seconda metà del XX sec.,la scritta in tedesco non so tradurla!!! Ciao Borgho.
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  5. Vi ringrazio per l’accoglienza e per avermi fatto studiare (che non fa mai male) in un settore per me totalmente nuovo. La sentenza Cassazione penale, sez. III 04/11/2009 n. 49439, da me citata, è breve e può essere riportata: “Con sentenza, 20 giugno 2007, il Tribunale di Vigevano ha assolto D.M., per carenza dello elemento soggettivo, dai reati di ricettazione ed illecito impossessamento di oggetti di interesse archeologico ordinando la restituzione del materiale in sequestro "a chi proverà di averne diritto". Indi, con ordinanza 7 luglio 2008, il Tribunale di Vigevano, in sede esecutiva, ha restituito i beni allo Stato ad eccezione di due oggetti ritenuti di legittima proprietà del D.. A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come tutti i beni archeologici debbano essere ricondotti al patrimonio indisponibile dello Stato, a sensi dell'art. 826 c.c., prescindendo dalla pretesa assenza di interesse culturale. Il Tribunale ha precisato che costituisce legittimo possesso da parte dei privati solo il ritrovamento o la scoperta dei beni in data anteriore alla vigenza della L. n. 364 del 1909; questa eccezionale circostanza, nel caso in esame, non è stata provata, e neppure allegata, dal richiedente. Per l'annullamento della ordinanza, D. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando: - che non è applicabile l'art. 826 c.c. in quanto i beni non sono stati trovati nel sottosuolo o fortuitamente rinvenuti, ma appartengono da generazioni alla sua famiglia ed il loro possesso è legittimo a sensi dell'art. 1153 c.c.; - che la prova della illecita detenzione del bene incombe sulla pubblica accusa e non sul detentore. Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il possesso di beni di interesse archeologico, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, si presume illegittimo a meno che il detentore fornisca la dimostrazione di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 346 del 1906. Per quanto concerne l'onus probandi, è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ,per l'accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti. Tale regola è valida nell'alveo del processo penale e non nel caso in esame che è disciplinato dalle norme processuali civili alla luce delle quali (ed in particolare del principio sancito dall'art. 2697 c.c.) va individuato il soggetto che ha diritto alla restituzione. Pertanto D. era gravato dall'onere, non assolto, di provare il fatto fondamentale posto alla base della sua domanda, cioè, il possesso, suo o dei suoi danti causa, anteriore alla L. n. 364 del 1909; nel procedimento di merito, e anche nel presente ricorso, D., per sostenere il suo assunto, fa un riferimento, peraltro generico e non controllabile, a collezioni della sua famiglia risalenti solo agli anni (OMISSIS) e, quindi, di epoca posteriore alla legge ricordata. Non rileva il riferimento del ricorrente all'art. 1153 c.c. che disciplina il diverso caso della alienazione di cose mobili a non domino, con la esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il possesso, ma inefficace. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.” Tutto ciò premesso, si deve considerare che: A) La circostanza che si tratti di beni archeologici e non si parli espressamente di monete nella sentenza è irrilevante, poichè l’art. 826 cita le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico e l’art. 10, comma 4 del D. Lgsl. 22 gennaio 2004 n. 42 fa rientrare nelle categorie anzidette anche “le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico” B) La prova (a carico) che la moneta provenga dal sottosuolo può essere anche logica e non necessariamente storica: “godetevi” quest’altra sentenza della Cassazione penale, sez. III 24/10/2006 n. 39109: “Passando all'esame dei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha valorizzato, al fine di affermare la consapevolezza da parte dell'imputato dell'interesse archeologico delle monete di cui al capo di imputazione, le contraddizioni riscontrate tra le successive versioni riferite dallo stesso circa le modalità attraverso le quali ne era venuto in possesso (prima avrebbe affermato di averle acquistate presso un mercatino unitamente agli altri oggetti, che si è accertato essere privi di interesse storico, e successivamente di averle ricevute dal nonno). I giudici di merito hanno altresì valorizzato, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del reato, il possesso da parte dell'imputato di un metaldetector abitualmente utilizzato da chi effettua scavi archeologici; possesso che non può essere contestato per la prima volta in sede di legittimità, così come dedotto in ricorso.”. Leggete anche questa del Tribunale Roma, sez. IV 05/12/2007: “In conclusione, può affermarsi che gli imputati sono venuti in possesso di numerose monete oggetto di tutela archeologica e provento del reato di scavi clandestini. Su tale circostanza non può esservi dubbio alla luce dell'esame sulle monete condotto dal consulente del P. M, che ha evidenziato le tracce di terra ancora presenti e la forte ossidazione, suggestiva di un lungo interramento.”. Ora, la circostanza documentata che il numismatico abbia acquistato il pezzo da un negoziante dovrebbe fornire la prova che il numismatico non ha “scavato” ma questo non significa che il negoziante non abbia “scavato” o che non abbia egli stesso acquistato da uno “scavatore”. Ripeto, non confondete gli aspetti penali (scavo, ricettazione e incauto acquisto) con quelli civilistici sulla appartenenza al patrimonio indisponibile del bene rinvenuto a seguito di scavo (ritenuto provato con quelle presunzioni di cui si è detto). Assolti si è assolti, ma la moneta … Insomma la “certezza certa” segue all’acquisto da un negoziante che vi fornisca la prova della risalente (1909) commerciabilità del bene (ad esempio: il pezzo che proviene da una collezione privata conosciuta ed attestata). Anche questa è ovviamente una opinione. P.S. mi scuso dell’errore: res habilis (res habilìs tempùs … – gli accenti sono dell’esametro - dicevano i romani per ricordare i fatti costitutivi dell’usucapione) si scrive con la “H”; come ho già detto leggo (e rileggo) male ma la mia professoressa di greco e latino (se fosse ancor viva) mi avrebbe comunque detto “Lei non domina la materia”.
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  6. A chi interessa, c'è anche la preghiera dedicata..... N.D. de la Route http://prireetrconfort.blog4ever.com/blog/articles-cat-428707-462946-priere_a_notre_dame_de_la_route.html
    1 punto
  7. ...oppure FDC ghiacciato o FDC ghiaccio... mi viene l'orticaria ogni volta che lo leggo.
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  8. Scusate ma avevo fatto degli errori di ortografia e poi da 4 file Pdf sono riuscito a farne uno. Grazie I maestri di Zecca.pdf
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