Ciao a tutti.
"Il buon Michele ha scovato un D.M. molto interessante (D.M. 7 marzo 1928) che prevede il ritiro dalla circolazione e loro prescrizione degli scudi da lire 5. IL ritiro sarebbe avvenuto dal 10 marzo (giorno della publbicazione sulla G.U. nr.59) al 30 aprile dello stesso anno. Dopi tale data le monete cadevano in prescrizione e i detentori delle stesse sarebbero stati soggetti alle sanzioni previste da una precedente norma".
"....già immaginate penso dove voglio andare a parare: questa legge è tuttora applicabile? "Scherzi a parte credo di no, essendo venuto meno il corso legale degli scudi...."
Facciamo un po' il punto della situazione.
Come già è stato scritto, l'art. 2. comma 1° del R.D.L. 23.6.1927 nr. 1148 disponeva la cessazione del corso legale degli scudi d'argento da lire 5 con decorrenza dal 30 settembre 1927.
Il secondo comma dell'art. 2 stabiliva che sarebbe stato un D.M. da emanarsi a prescrivere le modalità per il ritiro dalla circolazione degli "scudi" e per la loro prescrizione.
Posto di seguito l'art. 2 citato:
In effetti, con il D.M. 7.3.1928, si stabilivano le modalità di cambio degli "scudi" e di fissava la data della loro prescrizione al 30.4.1928 .
Di seguito il D.M. citato:
Va anche precisato che il R.D.L. nr. 1148/1927 necessitava (in quanto tale), di essere convertito in Legge entro due anni dalla sua promulgazione, pena la sua decadenza.
E infatti, il R.D.L. 23.6.1927 nr. 1148 venne regolarmente convertito in L.egge 17.5.1928 nr. 1121, che posto di seguito:
A questo punto, ricapitoliamo:
gli scudi vengono dichiarati "fuori corso" con decorrenza 30.9.1927;
vengono dichiarati prescritti con decorrenza 30.4.1928 e dopo tale data i detentori saranno sottoposti alle sanzioni previste dal R.D.L. (convertito in Legge) nr. 1148/1927.
Non mi constano provvedimenti successivi che abbiano prorogato dette scadenze.
Con Domenico ci siamo chiesti se questa normativa fosse ancora vigente.
Premesso che nel nostro ordinamento una legge, per non essere più vigente, deve essere abrogata esplicitamente o, almeno implicitamente, da una legge successiva con la prima incompatibile (Art. 15 delle disposizione sulla legge in generale: " Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"), dal che dovremmo pensare che la normativa che stiamo esaminando non sia mai stata abrogata.
Recentemente, con il D.L. nr. 200/2008 (convertito in Legge 18.2.2009 nr. 9), che potete trovare anche qui:
http://www.destralab.it/2009/decreto-taglia-leggi/
si è provveduto ad abrogare circa 30.000 provvedimenti legislativi dal 1861 in poi. Ma il nostro R,D,L, non c'è............. B)
Ergo, la normativa di cui parliamo dovrebbe essere ancora vigente................. ;)
M.