Vai al contenuto

Classifica

  1. bizerba62

    bizerba62

    Utente Storico


    • Punti

      3

    • Numero contenuti

      6028


  2. oento

    oento

    Utente Storico


    • Punti

      1

    • Numero contenuti

      1454


  3. piergi00

    piergi00

    Guru


    • Punti

      1

    • Numero contenuti

      26217


  4. sesino974

    sesino974

    Utente Storico


    • Punti

      1

    • Numero contenuti

      2535


Contenuti più popolari

Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 01/30/10 in tutte le aree

  1. Buon giorno a tutti. Ho ritrovato un documento che credo possa essere di Vostro interesse. Si tratta del R,D, 8.1.1882 nr. 598 che dispone l'organizzazione della pianta organica delle Zecche dello Stato. Interessante notare le qualifiche degli addetti e le loro retribuzioni annuali. Buona lettura e saluti. Michele
    1 punto
  2. Buon giorno. Tanto per cambiare anche un pò argomento ed in attesa che si costituisca una sezione (o sottosezione) del Regno in cui trattare tematiche più consone alla "storia della numismatica" (in modo, quindi da non interferire con chi è più interessato a pareri sul prezzo e sulla conservazione delle proprie monete), volevo sottoporVi un curioso intervento, tratto dai processi verbali delle sedute svoltesi nel 1876 a Parigi, durante i lavori della Unione Monetaria Latina, verbali che lentamente sto studiando nel tempo libero e che, ahimè, sono scritti in francese. La seduta, a cui partecipano i rappresentanti dei cinque Stati aderenti all'Unione (Belgio, Francia, Grecia, Italia e Svizzera) si svolse giovedì 20 gennaio 1876 presso il Ministero degli Esteri francese, a Parigi, e si concluse alle due del pomeriggio. Per la cronaca, l'Italia era rappresentata dal Commendator Baralis, "directeur de la Monnaie royale de Milan", assistito dal Primo segretario della Legazione italiana a Parigi, Ressman. All'apertura della seduta i delegati depositano alla presidenza alcuni documenti relativi alle coniazioni effettuate nei rispettivi Paesi e tali rapporti sono allegati alla fine del verbale; credo possano essere molto interessanti. Ci torneremo certamente in altro intervento. Il tema delle contraffazioni delle monete d'oro e d'argento viene introdotto dal Delegato francese Dumas, il cui intervento riporto di seguito: "Monsieur Dumas richiama l'attenzione della Conferenza su un fatto che si ricollega all'oggetto delle sue deliberazioni: il falso monetario. Ci sono, dice Mr. Dumas, due specie di falsi monetari. Vi sono, talvolta, alcuni indivdui isolati, ignoranti, che si lasciano trascinare dall'esca di un facile guadagno e che, con i metalli che hanno sotto mano e impiegando tecniche di calco imperfette, fabbricano pezzi da 5 franchi utilizzando leghe di piombo, stagno ecc. nonchè pezzi d'oro realizzati con l'ottone. Questo tipo di falso monetario non è pericoloso. Il pezzo falso viene presto bloccato e così dunque anche il falso monetario. Ma vi sono altri (soggetti) che, lavorando con competenza ed in modo scientifico, in laboratori provvisti di utensili appropriati, mettendo in funzione laminatoi, tranciatrici (découpoirs?), bilancieri o presse, riescono a mettere in circolazione quantità considerevoli di pezzi di platino ricoperto da una pellicola d'oro rinnovabile, pezzi che a loro costano 4 franchi ed ai quali costoro riescono a far corrispondere il peso, l'apparenza esteriore e persino la sonorità dei pezzi aurei." Se disponete di qualche altra notizia "d'epoca" sul falso monetario, sarebbe interessante conoscerla. Saluti. Michele
    1 punto
  3. Domanda per gli esperti NIP visto che io sono un semplice raccoglitore di monete quando si posta una napoleonica con zecca V su M e indiscutibilmente una variante, perche non lo è un 1882 su 1881 oppure un 1882 con 1 capovolto? ovvio che da un neofita mi posso aspettare una risposta parziale, ma da un NIP no :angry: buona collezione Sergio
    1 punto
  4. Regio Decreto N.407 del 29 dicembre 1861 che approva il regolamento per l' Ufficio dei Saggi
    1 punto
  5. Salve Esiste un diagramma di fase, rappresentativo della lega ternaria Au-Ag-Cu (oro-argento-rame), senza entrare nella metallurgia si può dire brevemente che rappresenta le colorazioni delle leghe nella varie percentuali in peso dei tre metalli. Si possono indicativamente riassumere le principali fasi: Oro biancastro (60% Ag) Oro giallo verdastro tenue (40%Ag) Oro giallo verde (25%Ag) Oro giallo chiaro (10%Ag) Oro giallo (quello più comune che siamo abituati a vedere) ha il 20% della lega (sempre in peso) composto da argento e rame (l'uno può prevalere sull'altro) Oro rosso (10%Cu) più sale la percentuale di rame (Cu) si hanno fasi di colorazione sempre piu tendenti al rosso (passanti dal rosa fino al rosso rame). Fasi colorate in bluastro (lega di Fe) e grigiaste (lega di Pt oppure Pd, Ni) sono solo usate attualmente in gioielleria.
    1 punto
  6. Buon giorno. Veniamo ora, come anticipato, all'esame degli artt. 12 e 13 del “Codice Urbani”. Innanzitutto, riporterei di seguito, a beneficio dei lettori, il testo integrale e vigente alla data odierna dei due articoli e poi passerei ad esaminarli: Art. 12. Verifica dell'interesse culturale. 1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (25). 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1 (26). 4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice (27). 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (28). 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta (29). (25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156. (26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 25.1.2005, il D. Dirett. 27.9.2006 e il D. Dirett. 22.2.2007. (27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156. (28) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 D. Lgs. 26.3.2008, nr. 62. (29) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156. Vedi, anche, il D. Dirett. 5.8.2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art. 13 Dichiarazione dell'interesse culturale. 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. 2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (30). (30) Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004. M.
    1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.